Prima di leggere: questa pagina spiega le regole generali e cita le norme su cui le abbiamo verificate. Non sostituisce il parere di un fiduciario, che diventa necessario appena l'associazione svolge un'attività commerciale, riceve fondi dall'estero o chiede l'esenzione fiscale. Le cifre valgono per il Cantone Ticino e sono aggiornate a settembre 2026.

Come funziona il fisco per un'associazione

Un'associazione è una persona giuridica, quindi è un contribuente come una società. Questo spaventa più di quanto dovrebbe, perché la regola che conta di più dice esattamente il contrario di quello che ci si aspetta.

Le quote dei soci non sono un utile tassabile

L'art. 66 cpv. 1 LIFD e l'art. 74 cpv. 1 della Legge tributaria ticinese dicono la stessa cosa con le stesse parole: «I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile».

È la ragione per cui la grande maggioranza delle associazioni ticinesi non paga imposte sull'utile: se le entrate sono quote sociali e le uscite sono le attività, non c'è nessun utile da tassare. Il fisco entra in gioco quando l'associazione guadagna in un altro modo, per esempio vendendo beni o servizi anche a chi non è socio.

Attenzione a una regola che segue e che è meno intuitiva. Secondo l'art. 74 cpv. 2 LT, dai proventi imponibili si deducono integralmente le spese necessarie per conseguirli, mentre le altre spese si deducono solo per la parte che supera i contributi dei soci. In pratica le quote coprono per prima cosa le spese ordinarie dell'associazione, e solo l'eccedenza va a ridurre l'utile imponibile.

Quali imposte esistono per un'associazione

Sono tre, e vale la pena tenerle distinte perché hanno soglie diverse:

  • Imposta sull'utile: si paga sull'avanzo d'esercizio, a livello federale e cantonale
  • Imposta sul capitale: solo cantonale, si calcola sul patrimonio netto dell'associazione
  • Imposta immobiliare: solo se l'associazione possiede un immobile

A quella cantonale si aggiunge l'imposta comunale, che si calcola applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base. Ogni Comune ha il proprio, e ne ha uno diverso per le persone fisiche e per le persone giuridiche: quello che riguarda l'associazione è il secondo. La tabella di tutti i Comuni è pubblicata dalla Divisione delle contribuzioni.

L'IVA è un'altra cosa ancora: non dipende dall'utile ma dal giro d'affari, e ha regole proprie che trovate più avanti.

Esenzione, franchigia ed esclusione non sono sinonimi

Tre parole che sui siti si trovano usate una per l'altra, e che significano cose diverse:

  • Esenzione: l'autorità fiscale riconosce con una decisione che l'ente non paga l'imposta sull'utile e sul capitale. Va chiesta, e non tutte le associazioni ne hanno diritto
  • Franchigia: la soglia sotto la quale non si paga, senza chiedere niente a nessuno. Vale per tutti
  • Esclusione: un termine dell'IVA. Certe prestazioni restano fuori dall'imposta per la loro natura, a prescindere da chi le eroga

Un'associazione senza esenzione non è quindi un'associazione che paga: quasi sempre è un'associazione che sta sotto le franchigie.

Quanto si paga, se non si è esenti

Le cifre che seguono valgono per un'associazione con sede in Ticino che non ha ottenuto l'esenzione fiscale. Sono aliquote basse e franchigie generose: è utile conoscerle prima di avviare una procedura di esenzione che potrebbe non servire.

L'imposta sull'utile

Imposta Aliquota Sotto questa soglia non si paga
Federale diretta 4,25% dell'utile netto 5'000 franchi di utile
Cantonale ticinese 4% dell'utile netto 5'000 franchi di utile

Le aliquote sono quelle dell'art. 71 LIFD e dell'art. 78 LT, che riservano alle associazioni un trattamento più favorevole rispetto alle società di capitali. Le franchigie dei 5'000 franchi stanno nel capoverso 2 di entrambi gli articoli.

A queste si aggiunge l'imposta comunale, che si ottiene applicando il moltiplicatore del Comune di sede all'imposta cantonale base. Se l'utile sta sotto i 5'000 franchi non c'è imposta cantonale, quindi non c'è nemmeno quella comunale.

La franchigia dei 20'000 franchi per gli scopi ideali

C'è una seconda franchigia, molto più alta, e questa è la più utile di tutte per una piccola associazione. L'art. 66a LIFD e l'art. 74a LT dicono, con le stesse parole: «Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20'000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi».

Le due condizioni valgono insieme: lo scopo deve essere ideale, e l'utile deve restare destinato a quello scopo. Uno scopo ideale è quello di chi non persegue un guadagno economico, ed è il caso della quasi totalità delle associazioni culturali, sportive e ricreative.

La conseguenza pratica: un'associazione con scopo ideale e un avanzo d'esercizio sotto i 20'000 franchi non paga l'imposta sull'utile, senza chiedere nessuna esenzione e senza nessuna procedura.

L'imposta sul capitale

Si calcola sul patrimonio netto, cioè su quello che l'associazione possiede dopo aver tolto i debiti. L'aliquota cantonale è dell'1,5 per mille (art. 87 cpv. 1 LT).

Il capoverso 2 dello stesso articolo aggiunge la franchigia che riguarda quasi tutte le associazioni: «Il capitale di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche non è imponibile se è inferiore a 50'000 franchi».

Non esiste un'imposta federale sul capitale: la Confederazione tassa solo l'utile.

L'imposta immobiliare

Riguarda solo le associazioni che possiedono un immobile. L'art. 98 lett. a LT fissa l'aliquota cantonale all'1 per mille del valore di stima ufficiale per gli immobili appartenenti ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, cioè la metà di quanto pagano le società di capitali.

Si calcola sul valore di stima, senza dedurre i debiti: un'ipoteca non la riduce.

Che cosa significa, in pratica

Un'associazione culturale che incassa 18'000 franchi di quote, ne spende 17'000 in attività e chiude con 1'000 franchi di avanzo, con un patrimonio di 12'000 franchi sul conto, non paga nulla: le quote non sono utile imponibile, l'avanzo è sotto ogni franchigia e il capitale è sotto i 50'000 franchi.

Questo non significa che non abbia obblighi. La contabilità va tenuta, la dichiarazione va presentata se l'associazione non è esente, e i documenti vanno conservati dieci anni. Le due sezioni successive spiegano quando le cose cambiano.

L'esenzione fiscale

È la parte in cui si concentrano più equivoci, e dove un errore si paga caro: il requisito decisivo va scritto nello statuto, e cambiarlo dopo richiede un'assemblea straordinaria.

Chi ha diritto all'esenzione

L'art. 65 lett. f LT esenta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto riguarda l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. L'art. 56 lett. g LIFD dice lo stesso per l'imposta federale.

La Divisione delle contribuzioni chiarisce sulla propria pagina il punto che decide la maggior parte delle richieste: «La persona giuridica che persegue esclusivamente uno scopo ideale non adempie i requisiti necessari all'esenzione dal pagamento delle imposte sull'utile e sul capitale».

Scopo ideale e scopo di pubblica utilità non sono la stessa cosa. Un'associazione sportiva che organizza attività per i propri soci persegue uno scopo ideale, e per questo ottiene la franchigia dei 20'000 franchi. L'esenzione richiede qualcosa in più: un'attività rivolta alla collettività, non alla cerchia dei membri. La LIFD aggiunge che «scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico».

La clausola che deve stare nello statuto

È il requisito che conviene conoscere prima di fondare. La Divisione delle contribuzioni lo scrive così: i fondi devono essere irrevocabilmente legati allo scopo, e al momento dello scioglimento devono essere devoluti a un ente esente con finalità simili. «Tale presupposto deve figurare nello statuto mediante un'appropriata disposizione.»

Perché conviene farlo subito: se lo statuto non contiene la clausola di devoluzione del patrimonio, per chiedere l'esenzione bisogna convocare un'assemblea, modificare lo statuto e poi ripresentare la domanda. Chi pensa di puntare all'esenzione se la mette il primo giorno.

Se state ancora scrivendo lo statuto, la procedura completa di costituzione è nella pagina Costituzione di un'associazione.

Che cosa l'esenzione non permette

L'esenzione porta con sé vincoli di gestione che restano nel tempo. La Divisione delle contribuzioni indica in particolare che «l'accumulo di capitale o l'aumento di capitale proprio non sono ammessi» e che gli eventuali accantonamenti «devono essere sciolti entro un termine ragionevole (massimo 3 anni)».

Un'associazione esente non può quindi mettere da parte riserve senza una ragione legata allo scopo. Il patrimonio deve essere usato, non custodito.

Come si chiede l'esenzione

La richiesta si presenta alla Divisione delle contribuzioni con il modulo online, e la decisione è emanata dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche. Vanno allegati:

  • Copia dello statuto
  • Bilanci e conti economici degli ultimi cinque esercizi, oppure il budget prospettico se l'ente è appena nato
  • Resoconto delle attività e verbali assembleari degli ultimi cinque anni
  • Giustificativi che documentano come lo scopo si è concretizzato

La decisione costa 150 franchi, che salgono fino a 500 franchi nei casi particolarmente complessi. Le richieste sono due, con due tasse, se si vuole sia l'esenzione da utile e capitale sia quella da successione e donazione.

Che cosa cambia una volta ottenuta

Cambia più di quanto si immagini, e in meglio:

  • Niente dichiarazione d'imposta. «Dal periodo fiscale 2019, le associazioni e le fondazioni esonerate non hanno più l'obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta»
  • Niente conti da inviare ogni cinque anni. L'obbligo esisteva fino al 24 settembre 2024 ed è stato tolto per le esenzioni a tempo indeterminato. L'Ufficio resta libero di chiedere i conti per verifica
  • I donatori possono dedurre. È la condizione che rende deducibili le donazioni all'associazione

Le esenzioni concesse a tempo determinato seguono una regola diversa: alla scadenza va presentata una richiesta di rinnovo con la documentazione aggiornata.

L'esenzione che spetta anche agli scopi ideali

Un'associazione con scopo esclusivamente ideale non ottiene l'esenzione da utile e capitale, ma la Divisione delle contribuzioni precisa che «può beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle imposte di successione e donazione».

Conta nel caso in cui l'associazione riceva un lascito testamentario o una donazione importante, ed è una richiesta separata dall'altra, con la propria tassa di decisione.

L'IVA

L'IVA non ha niente a che vedere con l'utile né con l'esenzione fiscale: dipende dal giro d'affari e dal tipo di prestazioni. Un'associazione esente dalle imposte dirette può essere assoggettata all'IVA, e viceversa.

Le due soglie di assoggettamento

L'art. 10 cpv. 2 LIVA prevede due soglie diverse, e sapere quale vi riguarda cambia tutto:

Chi siete Soglia annua Base legale
Associazione in generale 100'000 franchi art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA
Associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico 250'000 franchi art. 10 cpv. 2 lett. c LIVA
Organizzazione di utilità pubblica 250'000 franchi art. 10 cpv. 2 lett. c LIVA

«Gestita a titolo onorifico» significa che il comitato non è retribuito. Sotto la soglia che vi riguarda l'assoggettamento non è obbligatorio.

Che cosa entra nel conteggio

La soglia non si misura sul totale delle entrate. L'art. 10 cpv. 2 LIVA parla della cifra d'affari «proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2», realizzata «sul territorio svizzero e all'estero».

Due conseguenze pratiche. La prima: le prestazioni escluse, elencate nella scheda seguente, non contano per il raggiungimento della soglia. La seconda: le entrate svizzere e quelle estere si sommano, e insieme vanno confrontate con una soglia sola.

Anche le donazioni restano fuori dal conteggio, perché non sono la controprestazione di un servizio.

Le prestazioni escluse che riguardano le associazioni

L'art. 21 cpv. 2 LIVA elenca una trentina di categorie. Queste sono quelle che incontra un'associazione, con il numero da citare in caso di domande:

  • N. 13, le prestazioni ai soci pagate con i contributi stabiliti dallo statuto, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo con obiettivi politici, sindacali, economici, religiosi, patriottici, filosofici, filantropici, ecologici, sportivi, culturali o civici. È la voce che tiene fuori dall'IVA la normale vita associativa
  • N. 11, educazione e formazione: insegnamento, formazione continua, e i corsi, le conferenze e le manifestazioni di natura scientifica o istruttiva
  • N. 14 e 14bis, la cultura: rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, proiezioni, visite a musei, e le tasse d'iscrizione per prendere parte a manifestazioni culturali
  • N. 15, lo sport: le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, comprese le tasse d'iscrizione e le prestazioni accessorie
  • N. 17, le raccolte fondi: vendite di beneficenza, mercatini dell'usato e tombole, purché servano a finanziare l'istituzione e siano fatte a suo esclusivo profitto
  • N. 8 e 9, il sociale: le prestazioni delle istituzioni di aiuto e di sicurezza sociali, delle organizzazioni di cure a domicilio e delle case per anziani, e l'assistenza all'infanzia e alla gioventù fornita da istituzioni appositamente attrezzate

Restano imponibili le attività commerciali vere e proprie: il buffet aperto al pubblico, la vendita di gadget, la pubblicità e le sponsorizzazioni.

Iscriversi all'IVA anche stando sotto la soglia

È possibile rinunciare all'esenzione e registrarsi volontariamente. Ha senso in un caso preciso: quando l'associazione sostiene spese importanti gravate da IVA, per esempio una ristrutturazione o l'acquisto di attrezzature. Da contribuente può recuperare l'imposta pagata ai fornitori, che è l'imposta precedente.

Il rovescio è che l'associazione deve poi fatturare l'IVA sulle proprie prestazioni imponibili e allestire i rendiconti. È una decisione da fare con un fiduciario, sui numeri concreti.

Ogni quanto si fa il rendiconto

La periodicità dipende dal metodo scelto (art. 35 LIVA):

  • Trimestrale, con il metodo di rendiconto effettivo. È la regola di base
  • Semestrale, con il metodo delle aliquote saldo
  • Annuale, su richiesta, se la cifra d'affari da prestazioni imponibili non supera 5'005'000 franchi. È l'opzione introdotta di recente e quella che semplifica di più la vita a un'associazione piccola
  • Mensile, su richiesta, se c'è una regolare eccedenza dell'imposta precedente, cioè se si recupera più di quanto si versa

I due metodi semplificati

L'art. 37 LIVA permette di non calcolare l'imposta precedente posizione per posizione, applicando invece un'aliquota unica al giro d'affari:

  • Aliquote saldo: per chi realizza una cifra d'affari annua da prestazioni imponibili fino a 5'024'000 franchi e paga imposte fino a 108'000 franchi. Va chiesto all'AFC e mantenuto per almeno un periodo fiscale
  • Aliquote forfetarie: il capoverso 5 le riserva alle collettività pubbliche e alle istituzioni affini «nonché alle associazioni e alle fondazioni». L'AFC precisa che per questa via non c'è una soglia di fatturato da rispettare

Il cambio di metodo si può fare solo all'inizio di un periodo fiscale, e chi passa dal metodo effettivo alle aliquote saldo deve attendere tre anni. Le aliquote applicabili a ciascun settore stanno nelle pubblicazioni dell'AFC Info IVA 12 e Info IVA 13.

Le manifestazioni uniche

Una festa, un torneo o un concerto organizzati una volta sola pongono una domanda diversa: non c'è una cifra d'affari annua da guardare, ma un evento a sé.

L'AFC indica sulla propria pagina dell'assoggettamento un riferimento di 100'000 franchi di entrate imponibili preventivate per le manifestazioni uniche di carattere sportivo o culturale e per le feste. Se le entrate attese superano quella cifra, conviene chiarire la posizione con l'AFC prima dell'evento, non dopo.

Contabilità e dichiarazione

Gli obblighi contabili non dipendono dal fatturato ma dall'iscrizione al registro di commercio, e questo capovolge quello che molti si aspettano.

Che contabilità serve

L'art. 957 CO divide le associazioni in due gruppi, e il criterio è uno solo:

  • Associazione non iscritta al registro di commercio: basta la contabilità delle entrate e delle uscite e quella del patrimonio (art. 957 cpv. 2 n. 2). Vale a prescindere dal giro d'affari
  • Associazione iscritta al registro di commercio: contabilità completa con bilancio e conto economico, come ogni persona giuridica (art. 957 cpv. 1 n. 2). Anche qui a prescindere dal giro d'affari

La soglia dei 500'000 franchi che si legge spesso a proposito dell'art. 957 riguarda le imprese individuali e le società di persone, non le associazioni. Per un'associazione conta l'iscrizione, non il fatturato.

L'art. 69a CC attribuisce il compito alla direzione, cioè al comitato: è il comitato a rispondere della tenuta dei libri.

Quando serve un ufficio di revisione

Lo stabilisce l'art. 69b CC, e le soglie sono alte:

  • Revisione ordinaria: se per due esercizi consecutivi sono superati due valori su tre, cioè 10 milioni di bilancio, 20 milioni di cifra d'affari, 50 posti a tempo pieno in media annua
  • Revisione limitata: se lo chiede un socio personalmente responsabile o tenuto a versamenti suppletivi. Non dipende da nessuna soglia
  • Negli altri casi: decidono liberamente lo statuto e l'assemblea

Quasi tutte le associazioni ricadono nel terzo caso. I revisori dei conti nominati dall'assemblea sono quindi una scelta statutaria, non un obbligo di legge, il che non li rende meno utili.

Per quanto vanno conservati i documenti

L'art. 958f cpv. 1 CO fissa dieci anni per i libri di commercio, i documenti contabili, la relazione sulla gestione e quella di revisione. Il termine «decorre dalla fine dell'esercizio», non dalla data del singolo documento.

La conservazione elettronica è ammessa (cpv. 3), a condizione che i documenti restino leggibili in ogni momento e corrispondano alle operazioni cui si riferiscono. Fanno eccezione la relazione sulla gestione e quella di revisione, che il cpv. 2 vuole su carta e firmate.

La corrispondenza con l'autorità fiscale conviene tenerla insieme ai documenti contabili dello stesso esercizio: serve a ricostruire perché una posizione è stata trattata in un certo modo.

Statuti, verbali delle assemblee e contratti importanti seguono una logica diversa: non hanno un termine, e vanno tenuti per tutta la vita dell'associazione, perché documentano le decisioni che la governano e gli impegni che la vincolano.

Come si presenta la dichiarazione, in concreto

Se l'associazione non è esente, presenta la dichiarazione delle persone giuridiche. La Divisione delle contribuzioni prevede tre moduli, e quello delle associazioni è il Modulo C, riservato ad «associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche».

L'invio è elettronico e obbligatorio: l'art. 198 cpv. 2bis LT lo impone alle persone giuridiche, e l'obbligo vale dal periodo fiscale 2023. Si compila con il programma gratuito eTax PG e si trasmette con le credenziali che l'autorità invia per posta.

Vanno allegati:

  • I conti annuali dell'esercizio
  • Copia della dichiarazione dei salari AVS, se l'associazione retribuisce qualcuno
  • Gli allegati del modulo che riguardano la vostra situazione, non tutti
Termine e proroga: la scadenza è quella indicata nella lettera che accompagna le credenziali. La proroga si chiede con l'apposita funzione dentro eTax PG, motivandola per iscritto.

Se non arriva nessuna lettera

Capita alle associazioni appena costituite, e non è un permesso a non fare nulla. L'art. 198 cpv. 1 LT è esplicito: «Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta».

Se l'associazione è appena nata e non ha ricevuto niente, conviene contattare l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche e farsi assegnare le credenziali, invece di aspettare una diffida. L'art. 198 cpv. 4 LT prevede una tassa per ogni diffida.

Le donazioni e i donatori

La domanda arriva prima o poi da ogni sostenitore: «posso dedurre quello che vi verso?». La risposta dipende da una condizione sola, e non è la buona volontà dell'associazione.

Quando una donazione è deducibile

L'art. 33a LIFD e l'art. 32c LT pongono la stessa condizione: la donazione è deducibile se va a una persona giuridica con sede in Svizzera esentata dall'imposta in virtù del suo scopo pubblico o di utilità pubblica.

Il donatore deve inoltre rispettare due limiti nello stesso anno fiscale:

  • Almeno 100 franchi di donazioni complessive
  • Al massimo il 20 per cento dei proventi, dopo le altre deduzioni

Per un'impresa che dona, il tetto è il 20 per cento dell'utile netto (art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD).

Chi dona può verificare da sé: la Divisione delle contribuzioni pubblica la lista pubblica degli enti esenti, un PDF con il nome e il Comune di ogni ente ticinese al beneficio dell'esenzione. Se l'associazione c'è, le donazioni sono deducibili.

La conseguenza da conoscere: senza decisione di esenzione, le donazioni alla vostra associazione non sono deducibili, per quanto meritevole sia l'attività. Prometterlo nel materiale di raccolta fondi espone i donatori a una sorpresa in fase di tassazione.

Che cosa deve fare l'associazione

Se l'associazione è esente, mettere il donatore in condizione di dedurre è semplice:

  • Rilasciare un'attestazione con nome del donatore, importo, data e riferimento alla decisione di esenzione
  • Tenere traccia delle donazioni nella contabilità, così l'attestazione corrisponde ai conti
  • Trattare i dati dei donatori secondo la legge sulla protezione dei dati: un elenco di donatori è un archivio di dati personali

L'attestazione non ha una forma prescritta dalla legge: quello che conta è che l'autorità fiscale possa collegare l'importo dichiarato a un ente esente.

Fonti e basi legali

Ogni regola citata in questa pagina porta con sé il suo riferimento. Qui sotto ci sono i documenti su cui l'abbiamo verificata, così potete controllarli voi stessi e accorgervi quando qualcosa cambia. Le cifre in franchi sono la parte che invecchia più in fretta.

Documenti consultati

Testi di legge federali

Testi di legge e prassi del Cantone Ticino

Autorità federali

Collegamenti verificati il 6 settembre 2026. Le cifre in franchi, cioè le soglie IVA, le aliquote cantonali e le franchigie sull'utile e sul capitale, sono da rileggere a gennaio: è da lì che conviene ricominciare quando si aggiorna la pagina.

A chi rivolgersi

  • Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, Divisione delle contribuzioni, Viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, telefono +41 91 814 39 80, dfe-utpg@ti.ch: esenzione fiscale, dichiarazione, credenziali eTax PG
  • Amministrazione federale delle contribuzioni: iscrizione all'IVA, scelta del metodo di rendiconto, casi dubbi sulle prestazioni escluse
  • Un fiduciario: quando l'associazione svolge attività commerciali, assume personale o valuta l'assoggettamento volontario all'IVA

Per le domande generali sulla vita associativa potete scriverci: vi indichiamo l'interlocutore giusto, e se la domanda torna spesso finisce in questa pagina.