Fondare un'associazione in Ticino
Che cosa chiede davvero la legge, che cosa conviene fare comunque, e quanto costa: procedura, statuto, IDI, registro di commercio e fisco
Capire che cosa si sta fondando
Prima della procedura conviene chiarire quattro cose che decidono tutto il resto: quando l'associazione esiste davvero, chi risponde dei suoi debiti, quante persone servono e come si sceglie il nome.
Che cos'è un'associazione
L'associazione è disciplinata dagli articoli 60-79 del Codice civile. L'art. 60 cpv. 1 la definisce per il suo scopo: politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo «od altro fine non economico».
«Non economico» riguarda il fine, non i mezzi: un'associazione può incassare quote, vendere biglietti, gestire un buffet a una festa. Quello che non può fare è avere come scopo il guadagno da distribuire ai soci.
- Nessun capitale minimo, a differenza delle società di capitali come la SA o la Sagl
- Nessun atto notarile: lo statuto è valido firmato dai fondatori, senza autenticazione
- Nessuna autorizzazione da chiedere a un'autorità
- Nessuna iscrizione a un registro, salvo i tre casi dell'art. 61 cpv. 2 CC
Il notaio serve solo se lo volete, o se dovete far legalizzare delle firme per una pratica che lo richiede: non è mai un requisito di validità dell'associazione.
Quando l'associazione esiste davvero
Secondo l'art. 60 cpv. 1 CC l'associazione ottiene la personalità giuridica «tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti». «Tosto che» è l'italiano del Codice civile del 1907 e significa «non appena»: la personalità giuridica arriva nel momento in cui i fondatori approvano uno statuto scritto che dice, in modo riconoscibile, di voler costituire un ente. Non serve nessun timbro di nessuna autorità.
Da quel momento l'associazione è un soggetto di diritto autonomo: ha un proprio patrimonio, può aprire un conto, firmare contratti, essere parte in causa.
Il rovescio della medaglia sta nell'art. 62 CC: finché la personalità giuridica non c'è, il gruppo è «parificato alle società semplici», dove chi agisce risponde personalmente. È la ragione pratica per cui l'assemblea costitutiva e il suo verbale non sono una formalità.
Chi risponde dei debiti dell'associazione
È la domanda che meritano di sentirsi rispondere tutti i fondatori prima di firmare. L'art. 75a CC è netto: «Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.»
Tradotto: dei debiti risponde la cassa dell'associazione, non il patrimonio personale dei soci né quello dei membri del comitato, a meno che siano gli statuti stessi a prevedere il contrario. Prima di copiare un modello di statuto trovato in rete, vale la pena controllare che non contenga una clausola di responsabilità personale o di versamenti suppletivi.
Questo non copre la responsabilità per fatto proprio: chi amministra male o causa un danno ne risponde secondo le regole generali. È il motivo per cui una copertura di responsabilità civile ha senso anche in un'associazione piccola.
Quante persone servono
Il Codice civile non indica un numero. Parla di «corporazione», e una corporazione presuppone più di una persona: da qui la lettura, condivisa, che il minimo sia due.
Tre è la raccomandazione pratica, e non è un vezzo: l'assemblea elegge la direzione (art. 65 CC) e la sorveglia, e con due sole persone il controllo reciproco diventa teorico e ogni voto è un pareggio. Le associazioni che si iscrivono al registro di commercio devono inoltre indicare organi distinti.
Possono essere fondatori sia persone fisiche sia persone giuridiche. Il Codice civile non chiede che i fondatori siano domiciliati in Svizzera: quella condizione esiste solo, e in forma diversa, per le associazioni tenute a iscriversi al registro di commercio, che devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera (art. 69 cpv. 2 CC).
Nella pratica, però, il vincolo esiste lo stesso, e passa dalla banca. Aprire un conto intestato all'associazione è di fatto quasi impossibile se nessuna delle persone autorizzate a firmare ha un domicilio in Svizzera. Non è una regola del Codice civile: è la politica degli istituti bancari sull'identificazione della clientela, e cambia da banca a banca. Chi fonda un'associazione dall'estero deve quindi mettere in conto di trovare una persona di riferimento residente qui, anche se la legge non gliela chiede.
Scegliere il nome
Il nome è libero, purché non sia ingannevole e non si confonda con quello di un ente esistente. Prima di sceglierlo conviene fare due controlli, entrambi gratuiti.
- Cercare il nome su Zefix, l'indice centrale delle ditte, per gli enti iscritti al registro di commercio
- Cercarlo nel registro IDI, che comprende anche molte associazioni non iscritte al registro di commercio
Un punto su cui vale la pena essere precisi: iscriversi al registro di commercio non «protegge il nome» di un'associazione. La protezione della ditta dell'art. 956 CO vale per i privati, le società commerciali e le cooperative, e un'associazione non è nessuna di queste. Quello che protegge il nome è l'art. 29 CC, che vale per ogni persona, quindi anche per un'associazione mai iscritta da nessuna parte.
Costituire l'associazione, passo per passo
Quattro passaggi, di cui solo il secondo e il terzo sono richiesti dalla legge. Gli altri servono a non trovarsi bloccati la settimana dopo.
1. Preparazione
- Mettere per iscritto lo scopo, in modo che una persona esterna capisca che cosa farete: può essere una riga o una pagina
- Riunire i fondatori: due il minimo, tre o più la scelta ragionevole
- Verificare la disponibilità del nome
- Stabilire la sede: un Comune svizzero, con un recapito effettivo
- Abbozzare un budget del primo anno, anche di poche righe
Il budget non è burocrazia: se punterete all'esenzione fiscale, la Divisione delle contribuzioni chiede proprio il budget prospettico agli enti appena costituiti, che non hanno ancora conti da mostrare.
2. Lo statuto: che cosa serve davvero
L'art. 60 cpv. 2 CC chiede che gli statuti siano «stesi», cioè redatti, in forma scritta, e che contengano «le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi». Sono questi tre, più la forma scritta. Tutto il resto è una scelta vostra.
Obbligatorio per legge
- La volontà di costituire un ente, riconoscibile dal testo
- Il fine dell'associazione
- I mezzi con cui lo persegue
- Gli organi: assemblea e direzione (il comitato)
Non obbligatorio, ma da mettere comunque
Su questi punti, se lo statuto tace, si applicano le regole di legge (art. 63 CC), che raramente sono quelle che si aveva in mente:
- Nome e sede: non sono requisiti di validità, ma servono per il conto in banca, i contratti e ogni pratica amministrativa
- Quote sociali: senza una clausola apposita nessuno le deve, perché l'art. 71 CC le ammette solo «se gli statuti lo prevedono»
- Ammissione ed esclusione: senza regole, escludere un socio richiede una decisione dell'assemblea e gravi motivi (art. 72 cpv. 3 CC)
- Dimissioni: in mancanza di regole vale il preavviso di sei mesi prima della fine dell'anno (art. 70 cpv. 2 CC)
- Convocazione dell'assemblea, maggioranze, modifica dello statuto
- Scioglimento e destinazione del patrimonio
3. Assemblea costitutiva e verbale
È la riunione in cui l'associazione nasce. Non ha forme obbligate, ma il verbale è il documento che dimostrerà la data di nascita a banche, uffici e finanziatori: vale la pena scriverlo con cura.
- Deliberare la costituzione dell'associazione
- Approvare lo statuto
- Eleggere la direzione, cioè il comitato
- Definire chi rappresenta l'associazione e con quale firma
- Far firmare il verbale e allegare l'elenco dei presenti
Se prevedete di iscrivervi al registro di commercio, questi sono esattamente i punti che l'art. 90a ORC vuole trovare nel verbale: conviene deliberarli tutti subito, invece di rifare l'assemblea più avanti.
4. Dopo la costituzione
Nessuno di questi passaggi è un requisito di esistenza. Sono le cose che servono per funzionare.
- Conto bancario intestato all'associazione: le banche chiedono di regola statuto, verbale costitutivo e documenti delle persone autorizzate a firmare, e spesso il numero IDI
- Numero IDI, gratuito, se non arriva da solo
- Registro di commercio: verificare se rientrate in uno dei tre casi obbligatori
- Assicurazione di responsabilità civile, prima della prima attività aperta al pubblico
- Cassa di compensazione AVS, se verserete compensi a qualcuno
- Richiesta di esenzione fiscale, se lo scopo è di pubblica utilità
Tempi e costi reali
Costituire un'associazione non costa nulla. Redigere lo statuto, tenere l'assemblea, scrivere il verbale e ottenere l'IDI sono passaggi gratuiti. I costi compaiono solo se scegliete, o dovete fare, qualcosa in più.
Importi verificati sulle tariffe ufficiali
- Prima iscrizione al registro di commercio: 280 franchi. È una tariffa federale, uguale in tutti i Cantoni (OEmol-RC, allegato n. 1.5)
- Modifica degli statuti già iscritti: 110 franchi
- Richiesta di esenzione fiscale in Ticino: 150 franchi per decisione, fino a 500 nei casi complessi. Le richieste sono due se chiedete sia l'esenzione su utile e capitale sia quella su successione e donazione
- Numero IDI: gratuito (art. 4 cpv. 1 LIDI)
Ordini di grandezza, non tariffe
Sui tempi non esistono termini di legge. Come ordine di grandezza: qualche settimana per preparare i documenti e riunire l'assemblea, una o due settimane per l'attribuzione dell'IDI, una o tre per l'iscrizione al registro di commercio. L'eventuale consulenza notarile o legale è un prezzo di mercato che varia molto, e la legalizzazione delle firme si paga a parte.
Il numero IDI
L'IDI (in tedesco UID) è il numero d'identificazione delle imprese, nel formato CHE-XXX.XXX.XXX. Lo gestisce l'Ufficio federale di statistica ed è l'identificatore con cui banche, autorità e piattaforme riconoscono un'organizzazione. È anche il punto su cui le associazioni ricevono più informazioni sbagliate.
A che cosa serve
L'IDI è un identificatore tecnico: un numero unico e invariabile che permette ad autorità e registri diversi di parlare della stessa organizzazione. Non certifica nulla sull'attività e non comporta obblighi.
Nella pratica viene chiesto soprattutto per:
- aprire un conto bancario intestato all'associazione
- attivare strumenti di incasso e di pagamento digitali
- partecipare a bandi e chiedere contributi pubblici
- firmare convenzioni con enti pubblici
Sono prassi, non obblighi di legge: nessuna norma impone alle banche di chiederlo, e ognuna ha la sua politica. Ma trovarselo già pronto evita settimane di attesa nel momento sbagliato.
Chi lo riceve senza chiederlo
L'art. 3 cpv. 1 lett. c LIDI elenca chi è «unità IDI». Fra questi, un'associazione lo diventa automaticamente se:
- è iscritta al registro di commercio
- è assoggettata all'IVA
- versa contributi AVS, pur non essendo né iscritta al registro di commercio né soggetta all'IVA
In questi casi l'IDI arriva per iniziativa dell'autorità che vi ha registrati e vi viene comunicato per iscritto. Prima di richiederlo, quindi, conviene cercarlo nel registro IDI: potreste averlo già.
Come lo chiede un'associazione
La regola generale è severa: l'art. 3 cpv. 4 OIDI dice che «le unità IDI non possono annunciarsi direttamente all'UST». L'IDI arriva sempre attraverso l'autorità che vi ha già registrati.
Le associazioni sono l'eccezione, e la deroga è scritta nel modulo stesso dell'Ufficio federale di statistica: «Le aziende non possono ottenere un IDI direttamente dall'UST. […] Le associazioni possono utilizzare questo modulo per richiedere un IDI.» È il motivo per cui un'associazione appena costituita, senza dipendenti e non iscritta a nessun registro, può comunque ottenerlo.
La procedura
- Scaricare il modulo dell'UST (documento Word)
- Barrare la casella «Associazione» e compilare denominazione, descrizione dell'attività, indirizzo, recapiti
- Allegare gli statuti: è l'unico allegato che il modulo chiede
- Firmare e inviare a uid@bfs.admin.ch, oppure per posta all'Ufficio federale di statistica, Sezione Registro delle imprese e degli stabilimenti, Helpdesk IDI, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel
Il servizio è gratuito (art. 4 cpv. 1 LIDI). Per assistenza, l'UST mette a disposizione il numero verde +41 800 20 20 10.
Il registro IDI è pubblico: prima di inviare il modulo, e per controllare il numero una volta ricevuto, si può interrogare direttamente.
Avere l'IDI non significa pagare l'IVA
Il numero IVA si costruisce sull'IDI aggiungendovi la sigla «IVA», ma il possesso dell'IDI non comporta alcun assoggettamento.
L'obbligo IVA dipende solo dalla cifra d'affari, con soglie diverse a seconda di che cosa sia l'associazione: se ne parla più avanti, nella sezione sulle imposte.
Il registro di commercio
Per la grande maggioranza delle associazioni ticinesi l'iscrizione non è obbligatoria. Ma i casi in cui lo diventa sono tre, non due, e uno è stato introdotto di recente.
Quando l'iscrizione è obbligatoria
L'art. 61 cpv. 2 CC elenca tre casi. L'associazione deve iscriversi se:
- esercita uno stabilimento d'indole commerciale per conseguire il proprio fine: un'attività economica organizzata e stabile, non la festa annuale né la vendita di torte
- sottostà all'obbligo di revisione
- raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali
Il terzo caso è in vigore dal 1° gennaio 2023 e riguarda molte associazioni di solidarietà internazionale. L'art. 90 cpv. 2 ORC prevede però un'esenzione: si resta fuori dall'obbligo se, nei due esercizi precedenti, né i fondi raccolti né quelli distribuiti hanno superato 100'000 franchi all'anno, i fondi passano da un intermediario finanziario e almeno una persona autorizzata a rappresentare l'associazione è domiciliata in Svizzera. Le tre condizioni valgono insieme.
L'obbligo di revisione, in cifre
È il secondo caso di iscrizione obbligatoria, ed è quello che si può misurare. L'art. 69b CC impone la revisione ordinaria se, per due esercizi consecutivi, l'associazione supera due di questi tre valori:
- somma di bilancio di 10 milioni di franchi
- cifra d'affari di 20 milioni di franchi
- 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua
La revisione limitata scatta invece su richiesta di un socio personalmente responsabile o tenuto a versamenti suppletivi, cioè solo se lo statuto prevede quella responsabilità. Negli altri casi «gli statuti e l'assemblea sociale possono disciplinare liberamente la revisione»: un'associazione normale può darsi dei revisori interni senza che nulla diventi obbligatorio.
Iscriversi per scelta: che cosa cambia davvero
Fuori da quei tre casi l'iscrizione è facoltativa (art. 61 cpv. 1 CC). Prima di sceglierla conviene sapere che porta con sé vantaggi reali ma anche obblighi permanenti.
Che cosa dà
- Una prova pubblica e verificabile dell'esistenza dell'associazione e di chi la rappresenta: banche, enti pubblici e partner la trovano da soli
- Certezza su chi può firmare, senza dover esibire ogni volta il verbale
- Visibilità nel registro pubblico e su Zefix
Che cosa non dà
Non dà la protezione del nome: come detto sopra, quella per le associazioni discende dall'art. 29 CC ed esiste comunque.
Documenti, costi e obblighi di chi si iscrive
Documenti da consegnare (art. 90a ORC)
- il verbale dell'assemblea su approvazione dello statuto, elezione della direzione e, se dovuta, elezione dell'ufficio di revisione
- lo statuto firmato da un membro della direzione
- la dichiarazione di accettazione dei membri della direzione e dell'eventuale ufficio di revisione
- la delibera che designa le persone autorizzate a rappresentare, se ce ne sono
- l'elenco dei soci, se lo statuto prevede responsabilità personale o versamenti suppletivi
Obblighi permanenti che nascono con l'iscrizione
- Elenco dei soci con nome, cognome o ditta e indirizzo, consultabile in ogni momento in Svizzera e conservato cinque anni dopo la cancellazione di ciascun socio (art. 61a CC)
- Rappresentanza in Svizzera: almeno una persona domiciliata in Svizzera, con accesso all'elenco dei soci (art. 69 cpv. 2 CC)
- Contabilità secondo le regole del Codice delle obbligazioni, applicate per analogia (art. 69a CC)
L'emolumento è federale e uniforme: 280 franchi la prima iscrizione, 110 ogni modifica statutaria, 20 per modificare i dati di una persona, 30 per l'ufficio di revisione, 80 la cancellazione. Non varia da Cantone a Cantone. La domanda va presentata all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino.
Il registro per la trasparenza non riguarda le associazioni
Dal 1° ottobre 2026 entra in vigore la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e apre il registro degli aventi economicamente diritto. La Sezione dei registri del Cantone Ticino ne dà avviso in cima alla propria pagina, parlando di «nuovi obblighi legali per le imprese».
Le associazioni non vi sono assoggettate. L'art. 2 LTPG elenca società anonime, in accomandita per azioni, a garanzia limitata, cooperative, SICAV, SICAF e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, più determinate persone giuridiche estere. La parola «associazione» non compare in tutta la legge, e il promemoria dell'Ufficio federale di giustizia riporta lo stesso elenco.
L'obbligo che invece esiste per le associazioni, e che si confonde facilmente con questo, è l'elenco dei soci dell'art. 61a CC: riguarda però solo quelle tenute a iscriversi al registro di commercio, e resta un documento interno.
Imposte, IVA e contributi
Un'associazione è una persona giuridica: in linea di principio paga le imposte come tale. Le regole che seguono dicono quando non le paga, e sono più favorevoli di quanto si creda. Non però nel modo in cui vengono raccontate di solito.
Un'associazione paga le imposte?
Sì, in linea di principio: sull'utile e sul capitale, in Ticino come a livello federale. Esiste però una franchigia pensata proprio per il mondo associativo.
L'art. 74a della Legge tributaria ticinese, con testo identico all'art. 66a della legge federale sull'imposta federale diretta, stabilisce che «gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20'000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi».
Sotto quella soglia l'associazione non paga imposta sull'utile, ma resta tenuta a presentare la dichiarazione: la franchigia non è un'esenzione dagli obblighi dichiarativi. L'art. 198 cpv. 1 LT è esplicito: «anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta». Non aspettate che arrivi qualcosa per posta.
Come si presenta, in concreto
- Solo per via elettronica. Per le persone giuridiche il formato elettronico è obbligatorio (art. 198 cpv. 2bis LT): si usa il programma cantonale eTax PG, gratuito
- Con i conti annuali firmati in allegato: bilancio, conto economico e allegato (art. 199 cpv. 2 LT). Per una piccola associazione sono poche pagine, ma vanno tenute durante l'anno, non ricostruite a gennaio
- Se il termine è stretto, la proroga si chiede online
- Le istruzioni ufficiali e i moduli per le persone giuridiche sono pubblicati ogni anno dalla Divisione delle contribuzioni
Qui trovate quello che serve a chi sta fondando. Le aliquote sull'utile e sul capitale, le franchigie, le soglie dell'IVA e la procedura di esenzione con la documentazione da allegare sono spiegate per esteso nella pagina Fiscalità per associazioni.
Se invece ottenete l'esenzione, l'obbligo cade: si veda la scheda qui sotto.
L'esenzione fiscale in Ticino
Lo scopo ideale non basta. È l'equivoco che la Divisione delle contribuzioni sente il bisogno di chiarire sulla propria pagina, e lo scrive senza margini: «La persona giuridica che persegue esclusivamente uno scopo ideale non adempie i requisiti necessari all'esenzione dal pagamento delle imposte sull'utile e sul capitale, ma può beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle imposte di successione e donazione.»
L'esenzione su utile e capitale (art. 65 lett. f LT) spetta a chi persegue uno scopo pubblico o di pubblica utilità. I presupposti sono cumulativi: devono esserci tutti.
- Esclusività: l'attività è orientata al bene di terzi o a compiti pubblici, non agli interessi dei soci
- Irrevocabilità: i fondi non tornano mai a donatori o fondatori e, allo scioglimento, vanno a un ente esente con finalità simili. Deve essere scritto nello statuto
- Attività effettiva: la dichiarazione statutaria non basta, l'attività va dimostrata
- Divieto di capitalizzazione: niente accumulo di riserve; gli accantonamenti vanno sciolti entro tre anni al massimo
- Interesse generale e disinteresse, per la pubblica utilità: cerchia dei destinatari aperta e sacrificio a favore della collettività
Che cosa allegare alla richiesta
- copia dello statuto
- bilanci e conti economici degli ultimi cinque esercizi oppure, per un ente appena costituito, il budget prospettico
- resoconto delle attività e verbali assembleari degli ultimi cinque anni
- giustificativi che mostrino lo scopo realizzato: volantini, articoli, materiale di comunicazione
La decisione spetta all'Ufficio tassazione delle persone giuridiche e costa 150 franchi per ogni decisione (fino a 500 nei casi particolarmente complessi). Insieme alla richiesta si può inviare la dichiarazione di svincolo dal segreto fiscale, che fa comparire l'ente nella lista pubblica degli enti esenti: è ciò che permette a chi vi dona di dedurre la donazione.
Che cosa cambia dopo l'esenzione
Due alleggerimenti che vale la pena conoscere, perché in giro si trovano ancora istruzioni superate. Dal periodo fiscale 2019 le associazioni e le fondazioni esonerate non presentano più la dichiarazione d'imposta, e l'ufficio non invia più le credenziali per farlo. E dal 24 settembre 2024 è caduto anche l'obbligo di consegnare i conti annuali ogni cinque anni per chi ha un'esenzione a tempo indeterminato.
L'ufficio resta però libero di chiedere in visione bilancio, conto economico e rapporto d'attività per controllare che le condizioni reggano ancora, e se non arrivano può revocare l'esenzione. Chi ha un'esenzione a tempo determinato deve invece chiederne il rinnovo con lo stesso modulo online della prima richiesta. La conservazione dei conti resta quindi necessaria, anche se non li manda più nessuno spontaneamente.
IVA: due soglie, non una
I 100'000 franchi sono la soglia generale, ma per il mondo associativo spesso non è quella che conta. L'art. 10 cpv. 2 LIVA prevede due esenzioni distinte dall'assoggettamento:
- 100'000 franchi di cifra d'affari annua: la soglia generale, valida per chiunque eserciti un'impresa (lett. a)
- 250'000 franchi per le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico e per le organizzazioni di utilità pubblica (lett. c)
«Gestita a titolo onorifico» significa che chi la dirige non è retribuito per quel ruolo. Il conto si fa sulle prestazioni non escluse dall'imposta secondo l'art. 21 cpv. 2 LIVA: quote sociali, donazioni pure e contributi pubblici non vincolati restano fuori dal calcolo.
Sotto la soglia si è esentati dall'assoggettamento, non vietati: l'assoggettamento volontario resta possibile, e a volte conviene per recuperare l'imposta precedente. È una valutazione da fare con un fiduciario.
Se versate compensi a qualcuno
Finché l'associazione funziona solo con volontari non retribuiti, non ha obblighi di assicurazione sociale. Non appena versa un compenso (anche piccolo, anche una tantum, anche chiamandolo «rimborso forfettario») entrano in gioco i contributi AVS/AI/IPG e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF).
È materia con soglie proprie che cambiano ogni anno, e ha una pagina dedicata su questo sito:
- Risorse assicurazioni: obblighi, coperture e soglie in franchi
- Risorse volontariato: quando un volontario diventa un lavoratore agli occhi della legge
La responsabilità civile non è obbligatoria per legge, ma è la copertura che manca più spesso proprio nelle associazioni appena nate, che intanto hanno già organizzato la prima attività aperta al pubblico.
Fonti e basi legali
Ogni affermazione di questa pagina che descrive una regola porta con sé il suo riferimento. Qui sotto ci sono i documenti su cui l'abbiamo verificata, così potete controllarli voi stessi e accorgervi quando qualcosa cambia. Per situazioni particolari, come le attività commerciali, i fondi dall'estero o le richieste di esenzione complesse, rivolgetevi comunque a un professionista.
Documenti consultati
Testi di legge federali
- Codice civile, RS 210: art. 60-79 sulle associazioni: costituzione, registro di commercio, elenco dei soci, organi, revisione, responsabilità, scioglimento. Più l'art. 29 sulla protezione del nome
- Codice delle obbligazioni, RS 220: art. 956 sulla protezione della ditta, che non copre le associazioni
- Ordinanza sul registro di commercio, RS 221.411: art. 90 sull'obbligo e le esenzioni, art. 90a sui documenti da consegnare
- Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio, RS 221.411.1: allegato n. 1.5: la tariffa federale per le associazioni
- Legge sul numero d'identificazione delle imprese, RS 431.03: art. 3 su chi è unità IDI, art. 4 sulla gratuità
- Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese, RS 431.031: art. 3 cpv. 4: le unità IDI non si annunciano da sé all'UST
- Legge sull'IVA, RS 641.20: art. 10 cpv. 2: le soglie dei 100'000 e dei 250'000 franchi
- Legge sull'imposta federale diretta, RS 642.11: art. 66a: la franchigia dei 20'000 franchi per gli scopi ideali
- Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG): testo del 26 settembre 2025, in vigore dal 1° ottobre 2026: art. 2 e 3, il campo d'applicazione che non comprende le associazioni
Testi di legge e prassi del Cantone Ticino
- Legge tributaria, 640.100: PDF: art. 65 lett. f sull'esenzione, art. 74a sulla franchigia degli scopi ideali
- Divisione delle contribuzioni, richiesta di esenzione fiscale: i presupposti cumulativi e la documentazione da allegare
- Divisione delle contribuzioni, tassa di esenzione: 150 franchi per decisione, fino a 500 nei casi complessi
- Sezione dei registri, il registro di commercio: l'ufficio a cui si presenta la domanda, e l'avviso sulla LTPG
Moduli e documenti delle autorità
- UST, modulo per la richiesta dei dati IDI: documento Word: contiene la deroga esplicita per le associazioni e chiede in allegato i soli statuti
- UST, pagina sul numero d'identificazione delle imprese: recapiti dell'helpdesk IDI e stato del registro
- AFC, Amministrazione federale delle contribuzioni: IVA: assoggettamento, aliquote e rendiconto
Collegamenti verificati il 6 settembre 2026. Le cifre in franchi (soglie IVA, franchigia degli scopi ideali, emolumenti del registro di commercio, tassa di esenzione) sono da rileggere a gennaio: è da lì che conviene ricominciare quando si aggiorna la pagina.
Sportelli e portali utili
- Registro IDI: verificare il proprio numero o quello di un'altra organizzazione
- Zefix: indice centrale delle ditte iscritte al registro di commercio
- Ricerche nel registro di commercio ticinese: consultazione degli enti iscritti in Ticino
- PMI.admin.ch: guide amministrative della Confederazione, utili anche fuori dal mondo delle imprese
- VitaminaB: strumenti e modelli per la vita associativa
Il supporto di AIA
Ai soci AIA sono riservati:
- consulenza personalizzata per la costituzione
- supporto per la richiesta dell'IDI
Nota: queste informazioni hanno carattere generale e informativo. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o notarile professionale.
Per situazioni specifiche o complesse, come le attività di natura commerciale, la raccolta di fondi all'estero, una governance particolare o le richieste di esenzione contestate, si raccomanda di consultare un professionista qualificato.
Hai altre domande sulla costituzione?
I soci AIA possono porre domande specifiche e ricevere una consulenza personalizzata attraverso l'area riservata.